Con specifico riguardo al diritto di detrazione dell'Iva degli enti non commerciali, l’art. 19-ter del Dpr 633/1972 prevede che “Per gli enti indicati nel quarto comma dell'art. 4” è detraibile soltanto l’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali o agricole.

La detrazione spetta a condizione che l'attività commerciale o agricola sia gestita con contabilità separata da quella relativa all'attività principale e conforme agli articoli 20 e 20-bis del Dpr 600/73. L'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attività commerciale o agricola e dell'attività principale è ammessa in detrazione per la parte imputabile all'esercizio dell'attività commerciale o agricola.

Al riguardo, con l'ordinanza n. 10593/2026, depositata lo scorso 21 aprile, la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione ha affermato che la norma citata assoggetta a due condizioni la detraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti da parte di enti che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole: 1. l’afferenza dell’Iva ad operazioni poste in essere nell’esercizio di attività commerciale o agricola (da valutare secondo un criterio proporzionale nel caso in cui gli acquisti siano promiscuamente funzionali all’esercizio sia di attività commerciale o agricola sia dell’attività istituzionale principale); 2. la gestione dell’attività commerciale o agricola mediante contabilità separata da quella relativa all'attività principale. I giudici hanno poi precisato che “La natura di Onlus (…) non esclude l’applicazione nei suoi confronti della norma di cui all’art. 19-ter”.

Il testo della pronuncia n. 10593/2026 è consultabile al presente link.

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