Nel procedimento disciplinato dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore, finalizzato all'acquisto della personalità giuridica mediante iscrizione nel RUNTS, il relativo l'ufficio è chiamato a svolgere una verifica di regolarità formale della documentazione depositata dal notaio e non può negare l'iscrizione sulla base di autonome valutazioni discrezionali concernenti l'opportunità, la meritevolezza sociale o la presunta idoneità dell'ente al perseguimento delle proprie finalità statutarie. È pertanto illegittimo il diniego di iscrizione fondato su ragioni di merito estranee ai controlli attribuiti all'amministrazione dalla citata disciplina: lo ha affermato la quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 18.6.2026, n. 4895.

I giudici di Palazzo Spada hanno inoltre richiamato i seguenti principi espressi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare 21.4.2022, n. 9: 1. il procedimento semplificato previsto dal richiamato art. 22 trova la propria ragione nel favor del legislatore nei confronti degli enti del Terzo Settore; 2. il notaio deve verificare che l’atto costitutivo e lo statuto siano conformi tanto alle disposizioni applicabili alla generalità degli ETS quanto a quelle recate dalla disciplina applicabile alla specifica qualificazione che l’ente intende conseguire; 3. il notaio non si limita ad “operazioni meccaniche”, ma ad uno scrutinio sull’effettiva rispondenza degli assetti statutari alle previsioni di legge; 4. l’Ufficio del RUNTS ha un compito limitato alla verifica della regolarità formale (art. 22, comma 2 del Codice del Terzo Settore).

I testi della pronuncia n. 4895/2026 e della massima sono consultabili ai seguenti link:

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