Non ricorrono gli estremi della prestazione di volontariato nel caso in cui, per l'attività espletata, siano state corrisposte somme di danaro, essendo onere della parte convenuta in giudizio per il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dimostrare che la loro corresponsione sia avvenuta, invece, a titolo di rimborso spese, non superando l'ammontare di queste: lo ha ribadito la sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24558/2026, depositata il 7 agosto 2026 (in questo senso si segnala anche Cass. n. 9468/2013).
Nell'occasione i giudici di legittimità hanno inoltre precisato che sotto il profilo fiscale, “per evitare che il rapporto associativo mascheri un rapporto di lavoro, non possono considerarsi rimborsi spese, e vanno dunque qualificati come compensi soggetti a tassazione, gli esborsi erogati dalle associazioni di volontariato ai propri associati a titolo di rimborso forfetario, ossia non collegati a spese specificamente individuate e documentate” (sull'argomento si rinvia inoltre a Cass. n. 244451/2018).
Si ricorda che ai sensi dell'art. 17, commi terzo e quarto, del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117):
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo Settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo;
- sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;
- le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione (resa ai sensi dell'art. 46 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445), purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
La richiamata pronuncia n. 24558/2026 è consultabile al presente link.
